Bar e ristoranti sono rimasti chiusi per mesi a causa dell’emergenza sanitaria, e quasi sempre i titolari non sono anche i proprietari dei locali.

Durante tutto il periodo di chiusura non hanno percepito alcun introito, ma il canone di locazione ha continuato a decorrere.

E’ dovuto?

L’unica disposizione finora prevista in merito dalla (convulsa) legislazione di questi mesi (e riconfermata, con ulteriori modifiche, dal recente DL 34/2020) è stata (per chi ne possieda gli ulteriori presupposti) la deducibilità al 60% dei canoni corrisposti: il che, se da un lato rappresenta un beneficio fiscale per i titolari, dall’altro conferma che secondo il legislatore il canone resta dovuto.

Ad avviso di chi scrive, peraltro, le disposizioni di chiusura coatta emanate dallo Stato e dalle Regioni ben potrebbero configurare per il conduttore di una attività commerciale impossibilitato ad utilizzare i locali quell’evento imprevisto ed imprevedibile costituente caso di forza maggiore e comportante, secondo le norme codicistiche, da un lato esonero da responsabilità per il mancato adempimento della obbligazione del pagamento del canone, e dall’altro anche causa di risoluzione del contratto (fra gli altri, artt. 1256 – 1258 – 1464 – 1467 c.c.).

Nessuno di questi rimedi appare peraltro pienamente convincente, definitivo e soddisfacente, né per il conduttore né per il proprietario: il che può trovare una ben precisa giustificazione storica, ove si pensi che un evento dell’attuale portata mai si era verificato, quanto meno dall’entrata in vigore del vigente Codice Civile (1942).

Non si può che auspicare un tempestivo intervento legislativo ad hoc, necessario ed opportuno sia per evidenti ragioni di giustizia sostanziale, che anche per evitare la più che prevedibile insorgenza di un cospicuo contenzioso giudiziario sul punto, il cui esito sarebbe oltre tutto assolutamente incerto, non avendo gli stessi Giudici alcuna normativa certa sulla quale fondare le proprie decisioni.

Al momento si è a conoscenza di due parziali precedenti (Tribunale di Venezia e Tribunale di Bologna, decreto 12 maggio 2020, n. 4976), nei quali entrambi (a quanto è dato comprendere in sede di procedimenti cautelari promossi dai conduttori) hanno sospeso in via d’urgenza il pagamento del canone per i mesi di chiusura, in attesa peraltro della ulteriore istruzione delle cause nel merito.

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