Vizio di procedura nella l. 89/2001: notificazione al Ministero della giustizia del solo decreto di accoglimento della domanda e non del ricorso introduttivo (c.d. Legge Pinto).
La norma in esame regolamenta, come noto, la procedura onde ottenere dallo Stato Italiano il risarcimento per la durata ingiustificatamente lunga di una procedura (civile, penale o amministrativa).
La procedura, nella sua formulazione attuale dopo la modifica del 2012, è strutturata in maniera analoga a quella di un Decreto Ingiuntivo civile: chi si ritiene leso presenta un ricorso avanti la Corte d’Appello competente, la quale, verificata la correttezza dei presupposti, pronunzia un decreto di accoglimento, che deve essere notificato al Ministero della Giustizia, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato.
Ove il Ministero non si opponga, il decreto diventa definitivo e la condanna al pagamento nei confronti dello Stato esecutiva; ove si opponga, si instaura un giudizio di merito pieno.
Onde permettere la piena conoscenza della causa al Ministero, debbono venire notificati sia il ricorso che il decreto (esattamente come, per l’appunto, nelle procedure monitorie).
Ma cosa avviene se viene notificato solamente il decreto?
Il caso è stato deciso da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, in un caso seguito da questo Studio.
Ricevuta la notifica del solo decreto, l’Avvocatura dello Stato aveva proposto opposizione, sostenendone l’inefficacia per violazione dell’art. 5 l. 89/2001.
Nell’instaurato giudizio di merito, la Corte d’Appello aveva accolto tale eccezione.
Contro detto decreto di inefficacia il ricorrente aveva proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, dell’art. 12 preleggi, e degli artt. 162 e 291 c.p.c., nonché dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la mancata notificazione, in una con il decreto, anche del ricorso non comporterebbe alcuna nullità o inefficacia, ma solo una mera irregolarità, giacché ad ogni modo il Ministero ha avuto contezza del procedimento e nel proporre l’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5
ter, si è difeso anche nel merito della pretesa vantata.
Esaurientemente argomentando sul un isolato caso pregresso in tema di l.. 89/2001, e per analogia sul ricorso monitorio e sulla struttura e funzione delle notifiche, con la sentenza qui in esame la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso e quindi rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di provenienza, ha espresso il seguente principio di diritto:
“La notificazione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2; tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5 ter, stessa legge, e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c., ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinché l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta”.
La causa è poi proseguita avanti la Cofrte d’Appello con esito finale di merito favorevole al ricorrente.
Non si hanno notizie di altri precedenti sul punto.
Cass. Sez. VI Civile, Sentenza 29/02/2016 n. 3994.
